Art. 6 CEDU Presunzione d’innocenza – la sentenza di condanna di imputati di reato connesso contiene una descrizione puntuale della condotta del ricorrente – assenza di effetti vincolanti nel procedimento separato – non violazione (C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 17 settembre 2024, C.O. c. Germania)

Il ricorrente, amministratore di una banca privata tedesca, è accusato di aver partecipato ad un’intricata frode fiscale (Cum-Ex), per la quale un azionista e un dipendente sono stati condannati per favoreggiamento in un separato procedimento. La motivazione delle sentenze emesse nei confronti dell’azionista e del dipendente. riportavano una descrizione puntuale della condotta del ricorrente – ancora imputato al momento della decisione – illustrandone il ruolo attivo nelle operazioni di indebita percezione dei crediti d’imposta. Sebbene i provvedimenti precisassero che si trattava di una «persona perseguita separatamente», ad avviso del ricorrente i tribunali interni hanno preso una chiara posizione in merito alla sua colpevolezza, compromettendo così l’equità del procedimento a suo carico. Nel rigettare le doglianze sollevate ai sensi dell’art. 6 comma 2 Cedu, la Corte di Strasburgo si sofferma sugli effetti in tema di presunzione d’innocenza derivanti dalla separazione dei procedimenti, evidenziando la necessità di contemperare tale diritto con l’esigenza, altrettanto fondamentale, che le sentenze nei confronti dei correi accertino in maniera chiara le responsabilità loro ascritte. Nel caso di specie, la scelta di procedere separatamente era volta ad assicurare la ragionevole durata del processo nei confronti dei coimputati, alla luce della complessità del caso Cum‑Ex e delle confessioni rese dall’azionista e dal dipendente in fase di indagini. La preventiva definizione del ruolo del ricorrente nell’articolato disegno criminoso era funzionale a valutare le responsabilità a carico degli altri due imputati, considerata la stretta consequenzialità tra il delitto di favoreggiamento e l’accertamento – quantomeno sotto il profilo della tipicità e antigiuridicità – del reato presupposto. Si è trattato, tuttavia, di una mera descrizione neutrale dei fatti, limitata allo stretto necessario e sprovvista di efficacia vincolante nel procedimento in corso. Inoltre, definendo il ricorrente un soggetto ancora imputato, i tribunali interni si sono astenuti dal formulare un giudizio anticipato di colpevolezza.

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 17 settembre 2024, C.O. c. Germania